Emergenza Coronavirus: disposizioni attualmente vigenti in materia di cantieri

In attesa che venga emanato il nuovo decreto legge economico-finanziario, ad oggi le disposizioni assunte dal Governo (in particolare DL 8/3 e DPCM 9 e 11 marzo) continuano a non comportare la chiusura dei cantieri e a consentire di lavorare anche agli artigiani installatori, quali idraulici ed elettricisti, questo anche in virtù dell’Ordinanza del Presidente della Regione Emilia Romagna del 14 marzo che dispone che “La sospensione delle attività di cui al punto 3) dell’art. 1 comma 1 punto 3 del DPCM 11 marzo 2020, non si applica a tutte le attività necessarie di servizi alla casa (a titolo esemplificativo: idraulici, elettricisti, etc.) ed ai mezzi (a titolo esemplificativo: gommisti, elettrauto, meccanici, carroat- trezzi);”. Anche gli spostamenti sono consentiti, purché si porti con sé l’autocertificazione messa a disposizione dal Ministero dell’Interno indicando quale motivazione quella lavorativa.

Riporto di seguito il testo tratto dal sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri:

“I cantieri rimangono aperti?
Sì.
Il Dpcm 11 marzo 2020, così come i precedenti, non ha disposto la chiusura dei cantieri. Non esiste, pertanto, alcuna limitazione alle attività lavorative che si svolgono nei cantieri. Le imprese appaltatrici sono tenute ad adottare e ad applicare, ai fini della tutela della salute dei lavoratori, i necessari protocolli di sicurezza volti ad impedire la diffusione del contagio da Covid-19 tra i lavoratori, individuati in stretto raccordo con le autorità sanitarie locali; particolare attenzione dovrà essere prestata alle procedure anti contagio con riferimento alle attività di cantiere che si svolgono al chiuso. Laddove non fosse possibile rispettare, per la specificità delle lavorazioni, la distanza interpersonale di un metro, quale principale misura di contenimento della diffusione della malattia, le imprese appaltatrici sono tenute a mettere a disposizione dei lavoratori idonei strumenti di protezione individuale.
Al riguardo, il coordinatore per l’esecuzione dei lavori provvede, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento e a redigere la relativa stima dei costi. Le stazioni appaltanti sono tenute a vigilare affinché siano adottate nei cantieri tutte le misure di sicurezza sopra indicate.
I lavoratori impiegati nei cantieri, non potendo usufruire, per ovvie ragioni, del lavoro agile, quale modalità ordinaria di svolgimento dell’attività lavorativa, sono sempre autorizzati allo spostamento dalla propria residenza/domicilio alla sede di cantiere e viceversa, anche quando la sede di cantiere sia situata presso una regione diversa da quella di residenza/domicilio.
A questo ultimo proposito, si evidenzia che le disposizioni di cui al dpcm 9 marzo 2020 hanno reso inefficace ogni diversa disposizione, contenuta anche in provvedimenti contingibili ed urgenti, che impediva lo spostamento dei dipendenti dalla propria residenza/domicilio alla sede di cantiere, ai fini della c.d. quarantena.
Ciò posto, nell’ipotesi in cui un lavoratore impiegato in un cantiere, rientrato nel luogo di propria residenza/domicilio per la fruizione di un periodo di congedo o riposo, decida di non tornare presso la sede di cantiere senza che sussista alcun impedimento di carattere sanitario, debitamente certificato, tale decisione dovrà considerarsi quale autonoma scelta del lavoratore che, seppur dettata da comprensibile preoccupazione per il pericolo di contagio, sarà valutata dall’impresa appaltatrice alla luce delle disposizioni contrattuali.”

16 marzo 2020

Avv. Stefano Franchi

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