Icona-Dat

Disposizioni anticipate di trattamento (DAT)

 

 

 

foto da Pexels.com

foto da Pexels.com

Le disposizioni anticipate di trattamento (DAT) sono definite comunemente anche “testamento biologico”, “biotestamento” o “testamento di vita” (dall’inglese living will) sebbene in modo improprio, poiché non si tratta di un vero e proprio “testamento” così come disciplinato dal codice civile, cioè non si tratta di una disposizione di ultima volontà, né di un atto con il quale disporre del proprio patrimonio, delle proprie spoglie dopo la morte (come attraverso la cremazione, l’espianto di organi, la donazione del corpo alla scienza, ecc).

In questo caso infatti il concetto di “testamento” biologiconon riguarda il post mortem, né quello di “buona morte” (eutanasia) ma riguarda la vita, anche se, spesso, nell’ultima sua parte.

Già nel recente passato sussisteva (e sussiste tuttora) il principio secondo il quale il medico deve tenere in considerazione, ove noti, i desideri precedentemente espressi dal paziente che non sia più in grado di manifestare il proprio consenso. Il principio attingeva per lo più a fonti di provenienza internazionale ancora vigenti che richiamano il dovere del medico di tenere in considerazione i desideri precedentemente espressi dal paziente (cfr. la Convenzione del Consiglio d’Europa sui diritti dell’uomo e la biomedicina del 04.04.1997 – c.d. Convenzione di Oviedo – art. 9: “I desideri precedentemente espressi a proposito di un intervento medico da parte di un paziente che, al momento dell’intervento, non è in grado di esprimere la sua volontà saranno tenuti in considerazione.”), nonché di far prevalere le indicazioni espresse dal malato quando era ancora nel pieno possesso delle sue facoltà (cfr. Documento del Comitato Nazionale per la Bioetica sulle c.d. DAT del 18.12.2003).

Anche l’art. 38 del Codice di Deontologia Medica sulle “Dichiarazioni anticipate di trattamento”, dispone tuttora che “Il medico tiene conto delle dichiarazioni anticipate di trattamento espresse in forma scritta, sottoscritta e datata da parte di persona capace e successive ad un’informazione medica di cui resta traccia documentale ”.

Le modalità con cui rendere noti i “desideri precedentemente espressi”, in particolare ai medici, conferendo a questi certezza circa la loro paternità e la genuinità della sottostante volizione, ha costituito un problema emerso in tutta la sua drammaticità con il noto caso di Eluana Englaro e oggi risolto dalla disciplina positiva della L. 22.12.2017 n. 219.

Tale legge, all’art. 4, configura la possibilità di compiere anticipatamente un estremo atto di autodeterminazione in ambito sanitario, anche a salvaguardia dei diritti di identità e di dignità e anche nella fase terminale della propria esistenza.

Il legislatore ha preferito il termine “disposizioni” a quelli di “dichiarazioni” o di “direttive”, altrove utilizzati, proprio al fine di sottolineare la possibilità per il disponente di modificarle, rinnovarle o revocarle in ogni tempo. L’art. 4 della L. 219/17, riproducendo sostanzialmente la formula utilizzata in altri ordinamenti nazionali, sancisce la possibilità, per ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, di esprimere, ora per allora, le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, indicando quali accertamenti diagnostici, o scelte terapeutiche, o singoli trattamenti vorrebbe o non vorrebbe che gli venissero praticati nell’ipotesi in cui nel futuro si trovasse in condizioni tali da rendergli impossibile manifestare la propria volontà al riguardo.

requisiti richiesti dalla legge per poter esprimere validamente le proprie disposizioni anticipate di trattamento, sono: a) la maggiore età; b) la capacità di intendere e di volere, che deve sussistere nel momento della manifestazione delle DAT; c) la previsione di un eventuale futura incapacità di autodeterminarsi, non necessariamente per il fatto di essere già affetti da una patologia di cui siano stati diagnosticati il carattere cronico o degenerativo. È invece rilevante che le DAT acquisteranno efficacia proprio nel momento in cui dovesse avverarsi la previsione, ovvero lo stato di incapacità di autodeterminarsi; d) il fatto che il disponente abbia “acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte”, previamente, cioè prima della manifestazione di volontà.

La L. 219/17 lascia agli interessati la massima libertà relativamente ai contenuti e alla struttura delle DAT, pur dettando utili linee guida che consentono di valorizzare al massimo l’espressione dell’identità e delle volontà del disponente.

Il contenuto delle DAT potrà riguardare uno o più dei seguenti aspetti:

  1. l’espressione delle proprie volontà in materia di trattamenti sanitari”, relativamente a singoli trattamenti, specifiche patologie oppure, in generale, una serie di trattamenti e di patologie;
  2. l’espressione del “consenso o del rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici, scelte terapeutiche, singoli trattamenti sanitari”;
  3. l’indicazione di “una persona di sua fiducia… «fiduciario», che ne faccia le veci e la rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie”.

Le DAT non sono soggette a scadenza, sono rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni momento dalla persona capace di intendere e di volere.

Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. maggiori informazioni

Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo.

Chiudi