Alluvione in Romagna: aiuti alle imprese e contributi per i lavoratori nel “decreto alluvione” e altre misure

Foto Sveta K da Pexels

Dopo aver parlato in questo articolo dei contributi per l’autonoma sistemazione (CAS) dei nuclei familiari sfollati dalla propria abitazione e della prima misura economica di immediato sostegno per la popolazione, affrontiamo ora il tema degli aiuti alle imprese e del sostegno in favore dei lavoratori autonomi e subordinati, che hanno dovuto sospendere la propria attività a causa degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.

Il Decreto Legge 1 giugno 2023 n. 61 (c.d. “decreto alluvione”), all’art. 8 co. 1 riconosce un’indennità una tantum in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi o professionisti, ivi compresi i titolari di attività di impresa, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che, alla data del 1° maggio 2023, risiedono o sono domiciliati ovvero operano, esclusivamente o, nel caso degli agenti e rappresentanti, prevalentemente in uno dei Comuni alluvionati, così come individuati nell’allegato 1 del medesimo provvedimento di legge, e che abbiano dovuto sospendere l’attività a causa degli eventi alluvionali verificatisi, appunto, a partire dal 1° maggio 2023.

L’indennità una tantum è riconosciuta per il periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023 ed è di importo pari a 500 euro per ciascun periodo di sospensione non superiore a quindici giorni e, comunque, l’importo massimo erogabile a ciascun lavoratore non può superare i 3.000 euro.

La domanda va presentata all’INPS (anche per i soggetti iscritti a casse professionali autonome) entro la data del 30 settembre 2023 esclusivamente in via telematica, accedendo da questa pagina del portale web dell’Istituto mediante Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Spid o altri canali canali telematici messi a disposizione per i cittadini, o tramite gli Istituti di Patronato.

La circolare INPS n. 54 del 08.06.2023 fornisce un esaustivo dettaglio dei requisiti e delle categorie di lavoratori che possono ottenere l’indennità.

Fra le misure più significative del “decreto alluvione” compare inoltre la sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi in scadenza nel periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023 per i soggetti che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori indicati nell’allegato 1(cfr. art. 1). Questa misura che sospende il versamento di tasse e contributi si applica, in generale, anche alle persone fisiche che non esercitano attività di impresa.

Ovviamente è sempre bene ricordare che al cessare del periodo di sospensione detti versamenti andranno comunque effettuati.

L’art. 11 del D.L. 61/2023 dispone poi specificamente per le società e le imprese che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la sede operativa nei territori indicati nell’allegato 1 sopra citato, sono sospesi dal 1° maggio 2023 e sino al 30 giugno 2023, senza applicazione di sanzioni e interessi:

a) i versamenti riferiti al diritto annuale dovuto alle CCIAA;

b) gli adempimenti contabili e societari in scadenza entro il 30 giugno 2023;

c) il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere.

Ricordiamo, ancora, l’introduzione di un nuovo “ammortizzatore sociale unico, comprensivo di relativa contribuzione figurativa, differente dai vari trattamenti oggi esistenti, riconosciuto da INPS in favore dei lavoratori subordinati del settore privato, inclusi i lavoratori agricoli, impossibilitati a prestare attività lavorativa ovvero a recarsi al lavoro a causa dei suddetti eventi calamitosi.

Gli interessati alla data del 1° maggio 2023 dovevano essere residenti o domiciliati nei territori ricompresi nei Comuni elencati nel richiamato allegato 1 al D.L. 61/2023 oppure lavorare presso un’impresa che ha sede legale od operativa in uno dei menzionati territori (cfr. D.L. 61/2023, art. 7).

Nella circolare INPS n. 53 del 08.06.2023 sono esposti i dettagli della disciplina.

Le domande possono essere presentate a partire dalla data del 15 giugno 2023 unicamente mediante compilazione ed invio all’INPS di un file secondo il tracciato e le regole contenuti nell’Allegato n. 3 scaricabile in calce alla circolare medesima.

Anche la disciplina relativa al c.d. Superbonus 110%, nelle aree interessate dall’alluvione, ha subito importati modifiche. È infatti differito al 31 dicembre 2023 il termine per usufruire della detrazione del 110% sulle spese sostenute, sino a tale data, per gli interventi effettuati su immobili ubicati nei territori di cui al su citato allegato 1 al D.L. 61/2023.

Chiudiamo ricordando che SIMEST S.p.A., del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti, ha stanziato 300 milioni a fondo perduto per le imprese esportatrici dell’Emilia Romagna danneggiate dall’alluvione.

Il contributo a fondo perduto è dedicato ad imprese PMI, microimprese e MidCap che rispettino determinati requisiti fra cui, in particolare, un fatturato export pari ad almeno il 10% come rilevato da Dichiarazione IVA 2023.

Il contributo a fondo perduto copre i danni materiali a immobili, attrezzature, macchinari, automezzi e scorte di magazzino subiti dall’impresa richiedente e attestati da perizia asseverata.

Dalle ore 9.00 di lunedì 26 giugno 2023 (“click day”), sarà possibile fare richiesta esclusivamente per via telematica a questo portale

Le domande verranno elaborate secondo il principio dell’accodamento.

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