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Emergenza Coronavirus: aggiornamento sul blocco delle attività e sui servizi essenziali
Dopo l’Ordinanza della nostra Regione, che aveva sancito lo stop a numerose attività, ieri sera è stato emanato il nuovo DPCM 22.03.2020 sull’ulteriore blocco delle attività produttive applicabile sull’intero territorio nazionale.
Il Decreto, in pratica, sospende tutte le attività produttive industriali e commerciali ad eccezione di quelle indicate nel relativo Allegato 1, riconosciute come servizi essenziali, nonché quelle delle relative filiere.
Di seguito il link all’articolo del Sole 24ore, dal quale è possibile scaricare sia il provvedimento che l’Allegato 1 contenente le attività con i relativi codici Ateco che, eventualmente, potrà essere integrato con successivo Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico:
Oltre alle attività ricomprese nell’elenco dell’Allegato 1, potranno restare aperte le attività che erogano servizi essenziali e di pubblica utilità, quali i supermercati, i servizi bancari, assicurativi, finanziari e postali, la filiera sanitaria e del farmaco, nonché, previa autorizzazione prefettizia, le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo e altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale.
Quanto alle attività professionali, esse non sono sospese ma soggiacciono alle prescrizione del DPCM 11 marzo 2020, articolo 1 comma 7, che così recita:
“7) In ordine alle attività produttive e alle attività professionali si raccomanda che:
a) sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
c) siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
d) assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
e) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.”
Per quanto riguarda le attività commerciali restano ferme le prescrizioni di cui al DPCM 11.03.2020 (reperibile qui: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/11/20A01605/sg ) e all’Ordinanza del Ministro della Salute del 20.03.2020 (reperibile qui: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/20/20A01797/sg ): in buona sostanza restano quindi validi i divieti e le disposizioni precedenti.
Il blocco è efficace dalla data del 23 marzo 2020 e fino al 3 aprile 2020 le aziende colpite avranno tempo sino al 25 marzo p.v. per completare la chiusura.
Le attività sospese potranno comunque continuare a rimanere aperte se organizzate in modalità di lavoro agile.
Il DPCM inoltre estende, al pari dell’Ordinanza del Ministro della Salute emanata sempre ieri 22 marzo, il divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.
23 marzo 2020
Avv. Stefano Franchi