Emergenza Coronavirus: nuovo Decreto Legge di riordino delle misure restrittive della libertà di circolazione.

Come preannunciato, il Governo ha emanato il Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19 con il quale ha finalmente posto mano al riordino dei vari provvedimenti restrittivi della libertà di circolazione, sinora adottati prevalentemente mediante lo strumento del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM), sanando almeno per il futuro i dubbi di illegittimità costituzionale sollevati per aver attuato significative limitazioni alla libertà di circolazione su tutto il territorio nazionale mediante atti amministrativi (DPCM, appunto), anziché mediante atti aventi forza di legge, contenenti disposizioni precise e dettagliate.

Come noto, poi, ai vari DPCM susseguitisi nei giorni scorsi si sono spesso aggiunte e intersecate svariate ordinanze adottate di volta in volta dal Ministro della Salute e dai Presidenti di varie Regioni italiane, creando così un quadro normativo piuttosto articolato e complesso, tale da mettere non poco in difficoltà gli interpreti.

Il DL n. 19, di fatto, prevede un ventaglio molto ampio di ipotesi in cui può essere limitata la libertà di spostamento personale, attraverso misure da adottarsi di volta in volta mediante lo strumento del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri: in pratica, è un “ombrello” avente forza di legge che consente l’emanazione di provvedimenti restrittivi meramente governativi (DPCM), facendone salva la legittimità costituzionale, poiché come dicevo alla libertà di circolazione prevista dall’articolo 16 della Costituzione è possibile derogare solamente con un atto avente forza di legge qual è, appunto, il Decreto Legge (diversamente dal DPCM che tale forza non possiede).

Le misure restrittive potranno essere adottate “per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020, termine dello stato di emergenza”. Ciò non significa, lo preciso, che saremo confinati in casa necessariamente fino al 31 luglio… sarebbe assolutamente insostenibile per la nostra economia!

Si potrà “modularne l’applicazione in aumento o in diminuzione secondo l’andamento epidemiologico”.

Le misure restrittive potranno essere disposte “su specifiche parti del territorio nazionale ovvero sulla totalità di esso” e dovranno essere prese “secondo principi di adeguatezza e proporzionalità”.

Come peraltro già accaduto nei giorni scorsi, l’articolo 2 precisa che “nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri […] e con efficacia limitata fino a tale momento, in casi di estrema necessità e urgenza per situazioni sopravvenute le misure […] possono essere adottate dal Ministro della salute”.

Inoltre, continueranno “ad applicarsi nei termini originariamente previsti le misure già adottate con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati in data 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020”: ciò significa che i principali DPCM dei giorni scorsi continuano a rimanere in vigore e a produrre effetti. Mentre “le altre misure, ancora vigenti alla stessa data [di entrata in vigore del presente decreto] continuano ad applicarsi nel limite di ulteriori dieci giorni.”.

L’articolo 3, poi, attribuisce ulteriori poteri alle Regioni disponendo, in particolare, che “nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri […] e con efficacia limitata fino a tale momento, le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive […] esclusivamente nell’ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l’economia nazionale”.

I Sindaci, invece, non potranno adottare ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l’emergenza in contrasto con le misure statali né eccedendo la casistica delle limitazioni dettata dal decreto.

Veniamo ora alle sanzioni previste dal DL n. 19.

L’articolo 4 prevede che, salvo che il fatto non costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000 (alla quale non andranno aggiunti i 206 euro previsti dall’articolo 650 del codice penale (che, ricorderete, si applicava fino a ieri).

Attenzione:se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l’utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo”.

Con riguardo ad alcune attività (cinema, palestre, scuole, bar, ecc.), in caso di violazione dell’obbligo di sospensione, è prevista, poi, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni.

Considerevoli aumenti delle sanzioni amministrative sono poi previsti in caso di reiterata violazione della medesima disposizione.

Infine, le persone sottoposte alla misura della quarantena perché risultate positive al virus che violano il divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora soggiacciono alla pena dell’arresto da 3 mesi a 18 mesi e dell’ammenda da euro 500 ad euro 5.000, sempre che tale condotta non costituisca violazione dell’art. 452 del codice penale (Delitti colposi contro la salute pubblica), punito con pene maggiori.

Inoltre, per chi ha necessità di fare attività motoria specialmente per ragioni di salute, non risultano, al momento, diverse indicazioni rispetto ai giorni scorsi.

Infine, colgo l’occasione per avvertire tutti che la Regione Emilia Romagna, con Decreto n. 45 del 21 marzo u.s., ha disposto che “ad esclusione di farmacie e parafarmacie, nei giorni festivi sono sospese tutte le attività di commercio al dettaglio e all’ingrosso, comprese le attività di vendita di prodotti alimentari, sia nell’ambito degli esercizi di vicinato che delle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali o in gallerie commerciali.

Per chi fosse interessato a leggere l’elenco delle possibili limitazioni attuabili dal Governo alla luce del DL n. 19 del 25.03.2020, riporto di seguito il link per scaricare l’intero provvedimento:

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/25/20G00035/sg

27 marzo 2020

Avv. Stefano Franchi

Lascia una risposta

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. maggiori informazioni

Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo.

Chiudi