Emergenza Coronavirus: avvio “fase 2” e riapertura di alcune attività produttive.

Come diffuso dai media, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha emanato un nuovo DPCM in data 26 aprile u.s., che dovrebbe aprire la cosiddetta fase 2, ovvero quella della progressiva e contingentata restituzione delle libertà di spostamento e della riapertura delle attività produttive industriali e commerciali.

Quanto agli spostamenti, ne tratterò in un successivo contributo. Oggi mi soffermo sulle attività produttive.

A decorrere dal 4 maggio p.v. potranno riaprire alcune attività del settore privato, contrassegnate dai codici ATECO ricompresi nell’elenco di cui all’allegato 3 del DPCM, a cui rinvio.

Fra di esse, data l’importanza, segnalo i cantieri e le “Attività immobiliari” con codice ATECO che inizia con 68.

Da ieri, 27 aprile, è inoltre possibile iniziare le attività propedeutiche alla riapertura e, segnatamente, quelle necessarie per l’adeguamento ai protocolli condivisi concernenti le misure per il contenimento della diffusione del COVID-19.

I Protocolli sono 3, il primo di carattere generale, riguarda gli ambienti di lavoro e dev’essere osservato da tutti indistintamente; il secondo ed il terzo sono invece ulteriori e specifici rispettivamente per il settore dei cantieri e per quello del trasporto e della logistica.

Eccoli:

1) Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali (riportato nell’allegato 6 al DPCM);

2) Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali (riportato nell’allegato 7 al DPCM);

3) Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020 fra il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e le parti sociali (riportato nell’allegato 8 al DPCM).

Per quanto concerne il commercio al dettaglio, le uniche attività consentite sono quelle di vendita di generi alimentari e di prima necessità elencate nell’allegato 1 al DPCM, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche all’interno dei centri commerciali.

Restano ovviamente aperte le edicole, i tabacchi, le farmacie, parafarmacie e la ristorazione con consegna a domicilio e, in generale, le attività che erogano servizi di pubblica utilità nonché servizi considerati essenziali, come i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere.

Riporto di seguito il link alla Gazzetta Ufficiale dove è possibile reperire il testo del DPCM e degli allegati, consultabili nell’elenco sulla sinistra:

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/27/20A02352/sg

Per concludere, con riguardo alle attività professionali (che erano consentite anche prima di questo ultimo DPCM), segnalo infine che si raccomanda che:

a) sia attuato il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;

b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;

c) siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;

d) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.

Tali misure, salve poche eccezioni, sostituiscono quelle di cui al CPDM del 10 aprile u.s. e sono valide sino al 17 maggio p.v.. Restano tuttavia in vigore eventuali misure più restrittive adottate su base regionale.

28 aprile 2020

Avv. Stefano Franchi

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