Emergenza Coronavirus: proroga delle misure restrittive della libertà di circolazione sino al 13 aprile 2020 e modalità di ingresso in Italia

Com’era prevedibile, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha firmato ieri notte un nuovo decreto (DPCM del 1 aprile 2020), con il quale ha prorogato sino al 13 aprile p.v. le previgenti disposizioni limitative della libertà di circolazione e sospensive delle attività produttive industriali e commerciali.

Lo ha fatto in forza dei poteri conferitigli dal recente decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19.

In pratica, tutto rimane ancora così come adesso sino al 13 aprile p.v. compreso.

Più precisamente, i provvedimenti dei quali è stata prorogata l’efficacia sono i precedenti DPCM del 8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché l’Ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e l’ordinanza del 28 marzo 2020 adottata sempre dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Quest’ultima in particolare, confermando precedenti decreti del 17 e 18 marzo u.s., disciplina come segue l’ingresso in Italia delle persone.

Tutti coloro che fanno ingresso in Italia, qualunque sia la modalità ed il mezzo usato (tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario o terrestre), ai fini dell’accesso al servizio devono consegnare al vettore, all’atto dell’imbarco, un’autodichiarazione (analoga a quelle utilizzate sinora per gli spostamenti) nella quale dovranno essere indicati:

a) i motivi del viaggio (che dovranno necessariamente essere comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero motivi di salute);

b) l’indirizzo completo dell’abitazione o della dimora in Italia dove dovranno rimanere per il periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario (c.d. quarantena) di 14 giorni;

c) un recapito telefonico dove essere rintracciabili durante la quarantena.

Prima dell’imbarco verrà misurata la temperatura dei singoli passeggeri e, qualora si manifesti uno stato febbrile o l’autodichiarazione non sia completa, l’imbarco verrà vietato.

Una volta raggiunta la propria abitazione, le persone che hanno fatto ingresso in Italia saranno sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario per un periodo di 14 giorni presso l’abitazione o la dimora indicata all’atto dell’imbarco.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere immediatamente la propria abitazione, chi ha fatto ingresso in Italia dovrà rimanere in quarantena nel luogo indicato dalla Protezione civile regionale debitamente informata dall’Autorità sanitaria competente per territorio (alla quale i vettori trasmetteranno le autodichiarazioni): in questo caso, le spese saranno ad esclusivo carico delle persone sottoposte alla misura di contenimento.

Misure analoghe si applicano alle persone che entrano in Italia tramite mezzo proprio o privato, anche se a sintomatiche, le quali devono comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria competente in base al luogo di ingresso nel territorio nazionale.

Sono esentati da queste disposizioni il personale addetto al trasporto delle merci e alcune altre categorie individuate con decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute (personale viaggiante appartenente ad imprese con sede legale in Italia, personale sanitario in ingresso in Italia, lavoratori trasfrontalieri).

Infine, è confermato il divieto di ingresso nei porti italiani alle navi passeggeri battenti bandiera estera.

02 aprile 2020

Stefano Franchi

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