Emergenza Coronavirus: inasprimento delle restrizioni alle attività produttive e commerciali nella Regione Emilia Romagna

Un’altra comunicazione di interesse per le imprese che operano in Emilia Romagna.

Il Ministro della salute, con Ordinanza del 3 aprile u.s., assunta di intesa con il Presidente della Regione Emilia Romagna, ha previsto per la nostra Regione (e ancor più per le provincie di Rimini e Piacenza, il Comune di Medicina e la Frazione di Gazanigo) misure più restrittive in materia di sospensione delle attività produttive e commerciali rispetto a quelle già assunte dal Governo con il DPCM 22 marzo 2020 che, salve deroghe in peggio (come in questo caso), si applica al resto del territorio nazionale.

Ovviamente non mancano le perplessità sulla legittimità di tali provvedimenti regionali di deroga in pejus, poiché se è pur vero che l’articolo 3 del Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19 attribuisce ulteriori poteri alle Regioni disponendo che “nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri […] e con efficacia limitata fino a tale momento, le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive, circoscrive tuttavia questa possibilità stabilendo che tale potere possa essere esercitato dalle Regioniesclusivamente nell’ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l’economia nazionale”.

Di seguito le maggiori restrizioni adottate dalla Regione Emilia Romagna fino al prossimo DPCM in materia o, in mancanza, fino al 13 aprile p.v. (ad esclusione dei territori delle provincie di Rimini e Piacenza, del Comune di Medicina e della Frazione di Gazanigo, dove vigono specifiche restrizioni ancora più incisive):

a) sono sospese le attività che prevedono la somministrazione ed il consumo sul posto e quelle che prevedono l’asporto (incluse le rosticcerie, friggitorie, gelaterie, pasticcerie, pizzerie al taglio), per le quali resta consentito solo servizio di consegna a domicilio, nel rispetto delle disposizioni igienico sanitarie;

b) le strutture ricettive alberghiere, che ai sensi del DPCM 22 marzo 2020 potrebbero restare aperte, in Emilia Romagna possono erogare solo servizi diversi dall’accoglienza a fini turistici (ad es. per pernottamento di medici); restano invece chiuse le strutture ricettive all’aria aperta ed extra alberghiere nonché le altre tipologie ricettive comunque denominate. Sono inoltre chiusi al pubblico gli stabilimenti balneari e loro aree di pertinenza (salvo che per opere di manutenzione);

c) sono sospesi i mercati ordinari e straordinari, compresi quelli esclusivamente dedicati alla vendita di prodotti alimentari e più in generale i posteggi destinati e utilizzati per la vendita di prodotti alimentari, incluso il commercio su aree pubbliche in forma itinerante. Restano aperti solamente i mercati dedicati alla vendita dei prodotti alimentari all’interno di strutture coperte o in spazi pubblici recintati e i relativi posteggi, purché l’accesso sia regolamentato in modo tale da consentire il rispetto della distanza interpersonale di 1 metro;

d) le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali, sono chiusi nelle giornate prefestive ad esclusione delle farmacie, para farmacia, edicole, tabacchi e punti vendita di generi alimentari, di prodotti per l’igiene personale la polizia e igiene della casa e di articoli di cartoleria;

e) nei giorni festivi sono sospese tutte le attività di commercio al dettaglio e all’ingrosso, comprese le attività di vendita di prodotti alimentari nelle piccole, medie e grandi strutture di vendita, ad eccezione di farmacie e para farmacia, edicole, tabacchi (limitatamente alla rivendita di generi di monopolio) e distributori di carburante;

f) sono chiusi al pubblico dei cimiteri comunali, pur garantendo l’erogazione dei servizi;

g) quanto quanto alle attività di impresa già sospese, sono autorizzate esclusivamente le vendite delle scorte di magazzino mediante impiego di personale in lavoro agile.

Cordiali saluti.

07 aprile 2020

Avv. Stefano Franchi

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