Tutele Socio-Sanitarie

Amministrazione di sostegno

Da oltre 10 anni mi occupo dell’istituto di protezione dell’amministrazione di sostegno, accettando incarichi quale amministratore di sostegno dall’Autorità Giudiziaria.

Tutela introdotta nel Codice Civile con legge n. 6/2004, l’amministrazione di sostegno ha affiancato e oramai soppiantato i tradizionali istituti dell’interdizione e dell’inabilitazione, ai quali è lasciato uno spazio per lo più residuale. L’amministrazione di sostegno è data nel prioritario interesse della persona che versi, anche solo temporaneamente, in condizioni di salute (fisica o psichica) tali da compromettergli (anche parzialmente) la possibilità di soddisfare le normali esigenze della vita quotidiana, privandola in tutto o in parte di autonomia per ragioni di impedimento fisico o psichico e, conseguentemente, della capacità di agire giuridicamente intesa, ossia della capacità di compiere validamente atti che abbiano ripercussioni sulla propria sfera giuridica.

L’amministratore di sostegno, ovvero colui al quale il Giudice Tutelare affiderà il compito di occuparsi della cura (cioè delle decisioni relative alla salute e al benessere) e della gestione del patrimonio dell’amministrato deve operare, dispone la legge, avendo sempre riguardo alle aspirazioni e alle esigenze di quest’ultimo. Al centro della tutela, dunque, c’è la persona umana, la sua dignità, i suoi diritti fondamentali costituzionalmente garantiti, addirittura le sue aspirazioni. Questo grazie anche al fatto che l’amministrazione di sostegno è istituto assai malleabile che può tenere in considerazione i vari livelli di incapacità adattandosi alle più svariate situazioni, ben potendo il Giudice Tutelare decidere di lasciare più o meno spazio all’autonomia dell’interessato, comprimendo la sua capacità di agire a seconda del grado di invalidità e, conseguentemente, di capacità residua.

Mentre con l’interdizione si privava del tutto la persona della propria libertà di azione, con l’amministrazione di sostegno si attua, appunto, un sostegno che sarà tanto più pervasivo quanto più le condizioni di salute lo richiedano.

Ma, nelle aree funzionali eventualmente ancora integre, l’amministrato ben potrà esprimere la propria
volontà sulle scelte che lo riguardano, a volte agendo autonomamente, altre volte concordando tali scelte con l’amministratore che, nella normalità dei casi, verrà scelto fra i prossimi congiunti.

Il decreto di nomina dell’amministratore di sostegno emesso dal Giudice Tutelare conterrà quindi una dettagliata indicazione di quello che l’amministrato potrà continuare a fare da solo e di cosa, invece, sarà lasciato all’azione dell’amministratore, il quale una volta all’anno sarà chiamato a rendere il conto del proprio operato. Quando l’amministratore opererà a nome e nell’interesse della persona sottoposta ad amministrazione di sostegno lo farà dunque sulla base di un provvedimento dell’autorità giudiziaria che tale potere gli avrà conferito nei confronti dei terzi (pubbliche amministrazioni, medici, soggetti privati, banche, altri famigliari, ecc.).

Alzheimer e Parkinson

Dal 2015 sono consulente legale dell’Associazione Alzheimer Ravenna e dal 2018 anche dell’Associazione Ravenna Parkinson Onlus, con le quali collaboro costantemente sostenendone l’operato e partecipando alle numerose iniziative formative realizzate in sinergia con AUSL della Romagna e con diversi Comuni.

Dal 2015 partecipo infatti regolarmente in veste di formatore agli incontri per famigliari di persone affette da grave deterioramento cognitivo organizzati presso il Centro di Medicina e Prevenzione (CMP) di Ravenna e presso la Sala Riunioni del D.E.A. dell’Ospedale “Santa Maria delle Croci” di Ravenna dal Centro Disturbi Cognitivi e Demenze (AUSL della Romagna – Distretto Sanitario di Ravenna – Dipartimento di Cure Primarie – Servizio Assistenza Anziani) in collaborazione con l’Associazione Alzheimer Ravenna, trattando le tematiche relative alla tutela delle persone con fragilità e dei caregivers familiari, alla non autosufficienza, alle limitazioni della capacità d’agire, all’amministrazione di sostegno, al fine vita, al consenso informato, al c.d. “testamento biologico”, alla gestione patrimoniale (c.d. “dopo di noi”), ecc..

Dal 2019 partecipo inoltre come formatore agli incontri di formazione-informazione che si tengono presso alcuni Comuni della provincia di Ravenna sugli aspetti di tutela medico-legali, inseriti nell’ambito del ciclo di interventi di psico-educazione e informazione relativi al tema della patologia dementigena e del decadimento cognitivo intitolati “La comunità che cura e amica delle persone affette da demenza”, organizzati in collaborazione tra il Comune di Cervia, il Comune di Russi, l’AUSL della Romagna – Distretto di Ravenna e l’Associazione Alzheimer Ravenna.

Sempre dal 2019, partecipo altresì come formatore al primo Corso di Pratica Assistenziale rivolto ai caregivers, familiari, volontari e assistenti familiari di persone affette da demenza-decadimento cognitivo, malattia cerebrovascolare ed esiti di Ictus, Malattia di Parkinson.

Rette delle R.S.A. a chi spetta il pagamento?

Le prestazioni rese dalle Residenze Sanitarie Assistenziali ai soggetti affetti da patologie psichiche croniche degenerative, come il Morbo di Alzheimer, in particolare nei casi di grado severo 
(ma analogamente si potrebbe opinare per anziani ultra sessantacinquenni non autosufficienti e per i portatori di handicap gravi), devono considerarsi “prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria”, con prevalenza, appunto, della componente terapeutica e sanitaria su quella meramente assistenziale anche quando, come normalmente accade, le prestazioni sono erogate da strutture private convenzionate con la Pubblica Amministrazione. Tali prestazioni risultano per legge di competenza ed a carico del Servizio Sanitario Nazionale. 

Pertanto, il Comune non può obbligare i parenti della persona affetta da patologia cronico-degenerativa ricoverata in R.S.A. a versare somme a titolo di pagamento totale o parziale della retta e sono nulli eventuali accordi con i quali i parenti si siano assunti impegni in tal senso, con conseguente diritto alla restituzione di somme già versate.

 Questo è quanto sancito dalla giurisprudenza, sia di legittimità (Suprema Corte di Cassazione) che di merito, sia ordinaria che amministrativa (esistono numerose pronunce che hanno oramai creato un consolidato, univoco orientamento sul punto, che può a ragione definirsi “diritto vivente”), che già da alcuni anni ha di fatto chiarito e confermato il portato della normativa in materia.

Per maggiori approfondimenti e per i riferimenti normativi e giurisprudenziali, i membri dell’Associazione Alzheimer Ravenna possono richiedere il paper liberamente fruibile che è stato messo loro a disposizione presso la Segreteria dell’Associazione in data 31.03.2017, o contattare direttamente l’autore Avv. Stefano Franchi ai suoi recapiti.   

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